Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15376/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeals against penalty application for inadmissibility due to late filing and non-justifiable grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15376/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a first-instance penalty application inadmissible. The defendants argued for violations of law and errors in legal qualification, but the appeals were rejected because they were filed after the statutory deadline and relied on grounds not permitted under the Criminal Procedure Code. Consequently, the court dismissed the requests and ordered the defendants to pay the associated procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 co.5-bis cod.proc.pen.; Art. 444 cod.proc.pen.; Art. 448 co.2 bis cod.proc.pen.: Appeals against penalty applications are inadmissible if filed after the deadline or based on grounds such as erroneous legal qualification that are not immediately apparent from the indictment.

Parole chiave

Generato dall'IA
penalty application appeal inadmissibility deadline erroneous legal qualification Criminal Procedure Code procedural costs sanction riesame dell'asilo ripristino dello statuto di rifugiato provvedimento di reinserimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 co.5-bis cod.proc.pen.
I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co.5-bis cod.proc.pen. in quanto propost avverso sentenza applicativa di pena (art.
Art. 444 cod.proc.pen.
in quanto propost avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod.proc.pen.), richiesto dopo il 3.08.2017.
Art. 448 co.2 bis cod.proc.pen.
Il primo ricorso di Eddarraj ed il ricorso di Hailoua sonc proposti per motivi indeducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod.pn c.pen.
Art. 616 cod.proc.pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
Hailoua propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a l'art. 133 cod. pen.
art. 444 cod.proc.pen
in quanto propost avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod.proc.pen.), richiesto dopo il 3.08.2017.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di cc lpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni
Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez.
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
Corte cost. n. 186 del 13.06.2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAILOUA YOUSSEF nato il 10/09/1989 EDDARRAJ ABDELJALAL nato il 25/12/1995 avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LODI•zlato avviso alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale d Lodi, in applicazione della pena su richiesta delle parti, ha condannatc Eddarraj Abdeljalal e Hailoua Youssef alla pena di anni 4 di reclusionE ed euro 18.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 99, 81, comma 2, 110 cod.pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. Eddarraj Abdeljalal propone due ricorsi avverso la sentenza del Tribt nale. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.133 cod.pen. Con il secondo lamenta l'erronea qualificazionf giuridica del fatto. Hailoua propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a l'art. 133 cod. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co.5-bis cod.proc.pen. in quanto propost avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod.proc.pen.), richiesto dopo il 3.08.2017. Il primo ricorso di Eddarraj ed il ricorso di Hailoua sonc proposti per motivi indeducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod.pn c.pen. in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la ;entenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della per a o della misura di sicurezza.

Il motivo proposto da Eddarraj con il secondo ricorso è manifestamente infondato. Con specifico riferimento al tema del ri :orso, va tenuto presente che in considerazione del rito prescelto la pos ;ibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione i lel fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione ri ;ulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conto nuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valui ativi non evidenti dal testo (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279 42;

Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 2C /3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di cc lpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dE I 13. 06. 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del proco ,dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misur, i indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d( Ile spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore de la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data