Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14728/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating already rejected constitutional question on recidivism prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14728/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant re-litigated a constitutional question regarding Article 172 of the Penal Code that had already been rejected by the Tribunal of Modena. The applicant argued this violated Articles 3, 27, and 111 of the Constitution, but the Court found no new issues since the lower court's reasoning aligned with established precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 172, comma 7, cod. pen.; Art. 3, 27, 111 Cost.: The Court holds that re-litigating a constitutional question already manifestly infounded by a lower court, based on established precedent regarding recidivism, renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question admissibility recidivism prescription exclusion manifestly infounded question re-litigation of constitutional issue inadmissible appeal cassation recidiva nell'infrazione prescrizione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 72 cod. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 172, comma 7, cod. pen.
pen.; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo con il quale sono stati eccepiti violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma settimo, cod.
art. 72 cod. pen
art. 99 cod. pen
nella parte in cui esclude l'operatività della prescrizione della pena nel caso di condannati recidivi ai sensi dei capoversi dell'art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 32677 del 27/05/2021, Cancian, n.m.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHIDI MUSTAPHA nato il 12/10/1977 avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art. 72 cod. pen.; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo con il quale sono stati eccepiti violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma settimo, cod. pen.; rilevato che: il ricorrente ripropone, anche con il ricorso per cassazione in esame, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. nella parte in cui esclude l'operatività della prescrizione della pena nel caso di condannati recidivi ai sensi dei capoversi dell'art. 99 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 Cost.; ritenuto che: sul punto la censura non pone questioni nuove e ulteriori a quelle già oggetto di congrua disamina da parte del Tribunale di Modena che, con congrua e logica motivazione, in termini coerenti con la giurisprudenza costante di questa Corte, ha ritenuto manifestamente infondata la questione appare ineccepibile il richiamo al precedente di questa Corte con la quale è stata già ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in ragione del fatto che «la recidiva qualificata rileva quale giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità intesa come indice della particolare inclinazione a delinquere del condannato, il quale, proprio per questo, non può reputarsi meritevole di avvantaggiarsi dell'abdicazione all'esecuzione una volta decorso il fissato periodo di tempo.

Trattasi di una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole e del tutto coerente con altre disposizioni, rinvenibili nel sistema penale, accomunate da una disciplina deteriore nei confronti dei recidivi (qualificati o non) per le ragioni esposte: senza pretese di esaustività, si pensi, ad esempio, alle disposizioni, preclusive (o limitative) dei benefici, previste in materia di amnistia (art. 151, u.c., cod. pen.), indulto (art. 174, u.c., cod. pen.), sospensione condizionale della pena (art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen.), perdono giudiziale (art. 169, comma 3, cod. pen.), liberazione condizionale (art. 176, comma 2, cod. pen.), oblazione (art. 162-bis, comma 3, cod. pen.), riabilitazione (art. 179, comma 2, cod. pen.) e patteggiamento (art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.)». (Sez. 1, n. 32677 del 27/05/2021, Cancian, n.m.); la ragione della previsione della imprescrittibilità, per quanto riguarda i recidivi qualificati, è stata individuata «nella concreta manifestazione della proclività a delinquere, insita nel riconoscimento della particolare recidiva, che rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell'abdicazione all'esecuzione una volta decorso l'indicato periodo di tempo.

Sicché, è l'epoca in cui le condizioni della citata recidiva divengono e si ritengono esistenti che deve rilevare ai fini della preclusione» e ciò anche alla luce della evoluzione della recidiva nella giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite di questa Corte che ha progressivamente abbandonato la qualificazione della circostanza come elemento qualificante lo status del soggetto, esigendo, piuttosto, la valutazione dei precedenti in funzione dell'accresciuta pericolosità sociale, in concreto, del soggetto; il ricorso ha totalmente trascurato di confrontarsi con le argomentazioni svolte dal Tribunale di Modena per pervenire alle descritte conclusioni; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del