Cassation annuls aggravated theft conviction because the crime was extinguished by withdrawal of the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a conviction for aggravated theft without remitting the case for retrial. The defense successfully submitted a formal record proving the complainant withdrew the criminal complaint, which legally extinguished the offense. Consequently, the court held that the crime's extinction takes precedence over procedural admissibility issues, rendering the conviction void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.p.; Art. 129, comma 2 c.p.p.: The withdrawal of the complaint extinguishes the criminal offense, necessitating the annulment of the conviction even if procedural defects exist, as extinction prevails over admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CRISTESCU IONUT DANIEL nato il 03/11/1987 HERGHELEGIU ION nato il 26/08/1982 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Herghelegiu Ion e Cristescu Ionut Daniel ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dall'essere commesso su cose esposte per consuetudine a pubblica fede realizzato in concorso tra loro.
2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il comune difensore degli imputati, unitamente ai ricorsi, ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione (del 12 settembre 2024 dinanzi alla sezione di P.G. aliquota GdF, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dei ricorrenti. Così d