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Ordinanza — n. 13994/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for offenses under Articles 81 and 612 of the Penal Code, arguing against the crime's configuration and sentencing. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of profiles already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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repetitive appeal inadmissibility criminal procedure second instance procedural economy minaccia non comprovata pubblica intimidazione minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIA VINCENZO nato a ERICE il 05/12/1981 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Via Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 612, secondo comma, cod. pen.; Ritenuto che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 -4 sulla configurabilità del reato e della gravità della minaccia; pag. 5 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità del trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/