Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Umberto Guida inadmissible due to a lack of specific grounds. Guida challenged his conviction for theft and recidivism, arguing subjective elements and recidivism issues, but the Court found these arguments generic and indeterminate. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate court from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must specify the elements underlying the criticism; generic and indeterminate grounds render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA UMBERTO nato a PALERMO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Guida Umberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 61, n. 2 cod. pen., 47 - ter, ottavo comma, L. 354/75 e 385 cod. pen. (capo B); Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono rispettivamente vizio di motivazione in ordine alla non punibilità dell'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo e all'applicazione della recidiva contestata, sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il