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Ordinanza — n. 13938/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13938/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Enrico Ciocci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ciocci argued that the Court of Appeal's refusal to recognize generic mitigating circumstances was illogical, but the Supreme Court found his complaint lacked the required specificity and pertinence. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the procedural standards set forth in Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal must be formulated with specific factual and legal grounds; a generic complaint regarding the illogicality of the lower court's reasoning without pinpointing exact errors renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement generic mitigating circumstances Criminal Procedure Code lack of pertinence segno che può indurre in errore presentazione di un prodotto protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
pen.; che, infatti, a fronte della congrua e non illogica motivazione offerta dai giudici di merito a base dell'omessa applicabilità delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in favore dell'odierno ricorrente (cfr.
art. 62-bis cod. pen
pen.; che, infatti, a fronte della congrua e non illogica motivazione offerta dai giudici di merito a base dell'omessa applicabilità delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
4-5, ove si sottolineano l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali), in piena aderenza ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
270986; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCCI ENRICO nato a MARINO il 04/09/1953 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Enrico Ciocci; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta l'asserita illogicità della motivazione fornita dai giudici di appello alla base del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, reiterando una censura non sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, e dunque priva dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dell' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della congrua e non illogica motivazione offerta dai giudici di merito a base dell'omessa applicabilità delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in favore dell'odierno ricorrente (cfr. pp. 4-5, ove si sottolineano l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali), in piena aderenza ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), la suddetta doglianza non indica puntualmente le ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i