Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise criminal aggravating charge in prior appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Spicuzza inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a lower court's finding of an aggravating circumstance under Article 61 of the Penal Code and a procedural violation under Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the criminal claim was not raised in the prior appeal and thus cannot be evoked here due to a broken chain of devolution, while the procedural claim merely repeated arguments already rejected by the trial judges without specific new analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 192 comma secondo cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds contesting a criminal aggravating circumstance were not formulated in the prior appeal, violating the chain of devolution, and if procedural grounds merely reproduce arguments already decided without specific new criticism of the factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICUZZA FRANCESCO nato a BRONTE il 19/06/1990 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Spicuzza; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e l'altro la violazione di legge processuale in ordine all'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., sono indeducibili: - il primo perché non formulato con i motivi di appello, come risulta dalla sintesi contenuta nella sentenza, non contestata in ricorso, come sarebbe stato doveroso (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01) e quindi non evocabile in questa sede, attesa la intervenuta violazione della catena devolutiva (art 606, comma 3, c.p.p.); - il secondo poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza sul compendio probatorio comprovante il giudizio di penale responsabilità del prevenuto); che, peraltro, tale ultimo motivo in punto di responsabilità è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Co sigliere Estensore La Pre