Cassation annuls conviction for property damage as the private prosecution was remitted and accepted, extinguishing the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remittal because the crime was extinguished by the remission and acceptance of the private prosecution. The defense argued for the extinction of the offense based on the formal acceptance of the remission, which the Court confirmed prevails over other procedural issues. Consequently, the judgment was overturned, and the accused was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The remission of a private prosecution, once accepted, extinguishes the crime and prevails over any other causes of inadmissibility, requiring the Court of Cassation to annul the conviction.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITULLO DAMINDA nato a ROMA il 13/11/1991 avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Daminda Vitullo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epi- grafe, deducendo, con un primo motivo, estinzione del reato ex art. 129 cod.proc.pen. per carenza della condizione di procedibilità per intervenuta remis- sione della querela e contestuale accettazione della remissione e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli elementi costitu- tivi della fattispecie di cui all'ad'. 590 cod.pen. con riguardo all'elemento oggettivo del rapporto di proprietà e detenzione tra l'imputata e l'animale che ha arrecato le lesioni alla p.o. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Va rilevato che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela ex art. 152 cod. pen., come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa. La remissione di querela, in- tervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, deter- mina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempesti- vamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto (tra le altre, Sez. 3, n. 9154, 17/12/2020, dep.08/03/2021, Durante, Rv. 281326 - 01 e Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01) 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto. Le spese del procedimento vanno poste a carico della parte querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per re- missione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così decis