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Ordinanza — n. 13756/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against settled penalty for waived acquittal grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds relied upon were explicitly waived by the parties during the settlement agreement. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and questioned the legal characterization of the offense, but these issues were precluded by the settlement. The court ruled that such waived matters cannot be raised in a cassation appeal, resulting in the dismissal of the request and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals based on a settlement agreement, claims regarding waived grounds for acquittal or defects in penalty determination are inadmissible as they fall outside the scope of permissible cassation grounds.

Parole chiave

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settlement agreement waived grounds acquittal causes cassation appeal procedural preclusion penalty settlement inadmissible appeal false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come intro- dotto dall'art.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
come intro- dotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 a- gosto 2017.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della correttezza della qualificazio- ne giuridica del fatto.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;
Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe
Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez.
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina
35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
285628 - 02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
(così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCERINO GIUSEPPE nato a POMPEI il 05/03/1997 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIpato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Muscerino Giuseppe ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della correttezza della qualificazio- ne giuridica del fatto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come intro- dotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 a- gosto 2017. La Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;

Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissi- bile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-b is cod, proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la co- gnizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Ne consegue che i profili dedotti nel ricorso non rientrano nel numerus ciao- sus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente delia colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provve- dimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle a