Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging general legal violations outside statutory grounds for sentencing appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it alleged general legal violations and defects in reasoning. The appellant challenged a sentencing decision based on specific statutory provisions, but the sole ground raised did not fall within the narrow categories permitted for appeals against sentencing. The court ruled that only specific issues regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty are admissible under the relevant code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty legality, rendering other legal violation claims inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASICCHIO PIETRO nato a BARI il 01/03/1983 avverso la sentenza del 12/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pietro Tomasicchio ha presentato ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bari del 12 novembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui alli art. 73, co. 1 e 1 co. 1 bis, D.P.R 309/90.
2. L'unico motivo proposto da ciascuna ricorrente, mediante proprio difensore, con cui viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). La declaratoria di inammissibilità della odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna delle ricorrent? al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila ciascuna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 202