Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with the appealed decision's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roksandic Djordje inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant argued for a lack of motivation in the lower court's judgment, but failed to provide specific criticism linking his arguments to the actual reasoning of the appealed decision. Consequently, the court ruled that appeals must explicitly demonstrate the connection between the cited errors and the contested judgment's logic to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments presented and the reasoning of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROKSANDIC DJORDJE nato il 23/06/1978 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Roksandic Djordje OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce il difetto di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/