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Ordinanza — n. 13671/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproachful grounds regarding prior liability judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13671/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fabio Buscemi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds were generic, refutative in nature, and merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected with correct legal arguments by the territorial court. Consequently, the court ruled that the appellant failed to propose the appeal without fault in determining the cause of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds, is merely reproachful, or simply reproduces arguments already rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds merely reproachful reproachful content court costs Cassa delle ammende repetition of arguments motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI FABIO nato a PALERMO il 06/11/1972 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; 13uricE3'11 letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabioescegavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, di contenuto confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025