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Ordinanza — n. 13449/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating evidence and reiterating arguments already made on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13449/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of evidence and credibility, but the court found these arguments merely repetitive of the second-instance judgment. Consequently, the court rejected the request to revisit the factual evaluation and the claim of non-punishability.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on the re-evaluation of evidence already assessed by the court of first instance or the repetition of arguments previously raised are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence repetition of arguments non-punishability procedural costs Cassa delle ammende second instance judgment dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 187, commi e lbis, d.lgs. n. 285/1992
Art. 131bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSU GIANPAOLO nato a CAGLIARI il 29/03/1986 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gianpaolo Cossu ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.187, commi e lbis e d.lgs. n.285/1992. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha contestato la sussistenza della propria penale responsabilità, sulla base di deduzioni inerenti alla dedotta errata valutazione delle risultanze dell'istruzione dibattimentale e all'assunto difetto di credibilità di quanto dichiarato dai testi assunti su istanza della difesa e dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee.

Il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto, oltre che della negativa valutazione del comportamento processuale dell'imputato.

Il motivo di ricorso attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto manifestamente infondato; atteso che il relativo motivo deve ritenersi implicitamente disatteso sulla base della predetta valutazione del comportamento processuale, esplicitamente posta alla base della richiesta di concessione del beneficio (cfr., per la legittimità della motivazione implicita in punto di mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2025 Il Consig iere estensore La