Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific facts supporting generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific facts or evidence to justify a different conclusion regarding generic mitigating circumstances. The appellate court correctly denied the benefit based on the defendant's significant role and the substantial damage caused to the state treasury, which outweighed any generic positive elements. Since the appellant merely criticized the generality of the reasoning without presenting new, concrete elements for the lower court to evaluate, the request was rejected as lacking merit for this stage of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The court must reject an appeal for lack of motivation if the appellant fails to provide specific facts or elements necessary to justify a different conclusion on the recognition of generic mitigating circumstances, as the judge may rely on a single prevailing element from the statutory list.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZOTTO FEDERICO nato a TRIESTE il 11/09/1973 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Venezia, pronunciando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie di cui agli artt. 216, ultimo comma e 223, ultimo comma, legge fallimentare e confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Pordenone del 19 ottobre 2018; letto il ricorso con il quale è stato articolato una unica censura per vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che: deve essere ribadito il principio per cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02); a ciò deve aggiungersi il richiamo all'ulteriore arresto in base al quale «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339); inoltre, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto riferimento al ruolo svolto dall'imputato (tutt'altro che marginale ed estemporaneo) e alla significatività del danno arrecato all'erario (diversi milioni di euro); a fronte di tali argomentazioni il ricorrente ha proposto una censura che si è limitata a dedurre la genericità del riferimento, senza allegare circostanze o elementi sottoposti al giudice di merito e da questo non valutati allo scopo di giustificare una diversa conclusione; sono stati indicati profili, in ogni caso, di merito e non suscettibili di essere sollevati in questa sede di legittimità;considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle