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Ordinanza — n. 13392/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and failing to specifically address the lower court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13392/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to specifically confront the reasoning of the Court of Appeal of Brescia. The appellant, Massimo Muzio, challenged a conviction under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Drug Trafficking Decree, but offered no specific arguments regarding the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility, resulting in a dismissal and an order to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically address the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal liability drug trafficking procedural costs specific confrontation Cassation appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
21963/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUZIO MASSIMO nato a GAVARDO il 18/05/1972 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21963/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile in quanto generico, non essendo stato dedotto nulla di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente l'imputato non si confronta in nessun modo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.