Italian Court dismisses appeal as generic and merely reproducing lower court censure on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for recidivism under Article 337 of the Penal Code, but the court found the arguments generic and merely restating censure already adequately evaluated by the appellate judges. Consequently, the court rejected the request for a different factual reconstruction, ruling that the appeal offered no new substantive grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of censure already evaluated by the court of first instance and are objectively generic, lacking any new factual or legal elements to justify a different assessment of the evidence.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SNOPECH CRISTIAN nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/08/1989 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21884/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); r Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici, non essendo stato dedotto alcunchè e volti solo a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg. 3 e ss. della sentenza di appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024