Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13369/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13369/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the request legally impermissible and too vague to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific legal grounds to confront the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in law; generic requests for mitigating circumstances that do not objectively confront the lower court's motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal specific legal grounds confrontation of motivation procedural costs Cassa delle ammende criminal appeal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
21636/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASCIALFARI SACHA nato a PRATO il 12/07/1994 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 21636/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.