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Ordinanza — n. 13243/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as conditional sentence suspension request was a new ground not raised in prior appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13243/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the request for conditional sentence suspension was a new ground not raised in the prior appeal. The appellant argued the lower court failed to grant the benefit, but the Court held this issue could not be introduced at the cassation stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A request for conditional sentence suspension constitutes a new ground of appeal if not raised in the prior appeal and is therefore inadmissible in cassation to prevent the annulment of a decision based on a point intentionally excluded from the appellate court's consideration.

Parole chiave

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conditional sentence suspension cassation appeal inadmissibility new ground of appeal procedural economy principle appeal hierarchy rules guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli
269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI MICHELE nato a VERONA il 31/03/1979 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 marzo 2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Verona del 26 gennaio 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Giuliani Michele nella misura di mesi uno, giorni quindici di arresto ed euro 450,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 Il Consigliere estens