Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not registered in the special barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a procedural defect in the representation of the appellant. The appellant, De Sanctis Francesco, challenged a reduced sentence imposed by the Court of Appeal of Naples, arguing that the lower court failed to issue an order for the abbreviated trial procedure. The court rejected this substantive argument, ruling instead that the appeal was invalid because the lawyer who signed the petition, Mauro Zollo, was not listed in the special barroll required by Article 613 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the lawyer signing the petition is not enrolled in the special barroll, rendering the procedural requirement for representation unmet.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANCTIS FRANCESCO nato a LACCO AMENO il 12/04/1993 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La corte d'appello di Napoli, imparziale riforma della sentenza del Gup di gapoli previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridetermiriato la pena nei confronti di De Sanctis Francesco, nella misura di anni tre mesi qua :tro di reclusione 14.000 C di multa in relazione al reato di cui all'articolo 73 e 80 1:1., 3.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Mauro Zollc he ha dedotto la violazione di legge per avere il giudice non pronunciato l'ordinanza cDri cui ammetteva il giudizio abbreviato.
3. Il ricorso è inammissibile perché l'avv. Mauro Zollo che ha sottoscritto il ri:orso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissib I , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il Consige.2,,, . , stensore Il Presidente