Italian court dismisses appeal for first-time confiscation claim violating procedural rules on new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Mohamed Znaidi's appeal inadmissible for failing to cite the confiscation of seized funds in the appellate stage. Znaidi argued a violation of law regarding the return of money confiscated under Article 599-bis of the Penal Code, but the court found this argument could not be raised for the first time in the final review. Consequently, the appeal was rejected, and Znaidi was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240-bis c.p.; Art. 599-bis c.p.: An appeal challenging the non-return of confiscated funds is inadmissible if the confiscation itself is not contested in the appellate judgment, as new grounds cannot be introduced for the first time in the final review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZNAIDI MOHAMED nato il 07/03/1991 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso di Znaidi Mohamed, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod.pen. e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all'imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 comri, i 4, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 190, è inammissibile perché dagion contestato riep li: go dei motivi di appello, non risulta censurata la confisca del denaro, censura che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibh, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il Consigli tnsore Il Presidente