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Ordinanza — n. 13002/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-compliance with prescription rules and failure to address sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13002/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Xu Yongjun's appeal inadmissible for failing to address the specific prescription rules governing fiscal offenses and for not engaging with the lower court's reasoning on sentencing. The court emphasized that fiscal offenses have distinct prescription interruption mechanisms involving tax authorities and reduced prescription periods compared to general crimes. Consequently, the appeal was rejected as a partial re-evaluation of the merits rather than a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 157 ss. c.p.; DL 138/2011; Art. 17 comma 1-bis DLgs. 74/2000: Fiscal offenses are subject to specific prescription rules where interruption occurs via tax authority acts regardless of notification, and prescription periods are reduced to one-third of the maximum penalty.

Parole chiave

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fiscal offenses prescription rules tax authority acts reduced prescription criminal appeal inadmissible appeal sentencing arguments concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 ss. c.p.
DL 138/2011
In propos; to, si ricorda che, a seguito del DL 138/2011, la disciplina per questa tipologia di illociti è diversa da quella prevista in termini generali per tutti gli altri reati dagli aitt.
Art. 17 comma 1-bis DLgs. 74/2000
In secondo luogo, il comma 1-bis dell'art. 17 del DLgs.
Cass. n. 37933/2012
efficacia 444t-Fe€1.~ al verbale di constatazione — idoneo a interrompere I corso della prescrizione anche se non è stato notificato alla parte che ne è dest nataria (Cass. n. 37933/2012) — e all'atto di accertamento delle relative sanzioni.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 37933/2012
efficacia 444t-Fe€1.~ al verbale di constatazione — idoneo a interrompere I corso della prescrizione anche se non è stato notificato alla parte che ne è dest nataria (Cass. n. 37933/2012) — e all'atto di accertamento delle relative sanzioni.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU YONGJUN nato il 16/12/1970 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Xu Yongjun è inammissibile. Il primo motivo non tiene conto della prescrizione come disciplinata. In propos; to, si ricorda che, a seguito del DL 138/2011, la disciplina per questa tipologia di illociti è diversa da quella prevista in termini generali per tutti gli altri reati dagli aitt. 157 ss. c.p. In primo luogo, rispetto a quanto previsto nel codice penale, la prescrizione per gli illeciti fiscali è interrotta anche da atti non provenienti dall'autorità giurisd tonale ma dagli qffic dell'Erario e dall'Amministrazione finanziaria, venendo ricoro3ciuta r da. efficacia 444t-Fe€1.~ al verbale di constatazione — idoneo a interrompere I corso della prescrizione anche se non è stato notificato alla parte che ne è dest nataria (Cass. n. 37933/2012) — e all'atto di accertamento delle relative sanzioni.

In secondo luogo, il comma 1-bis dell'art. 17 del DLgs. 74/2000 prevedE (:he "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 (...) sono eletati di un terzo". Per comprendere il significato di questa disposizione bisogna ricordare che sel:ondo la disciplina ordinaria il termine di prescrizione è pari al massimo della pena e( ittale stabilita dalla legge e comunque a un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione; tale termine poi può essere aumentato di un quarto (o in misura maggiore per determinati e gravissimi reati) in caso di intervento di una causa di interruzione della prescrizione.

Esemplificar' io, in presenza di un reato punito con la pena massima di 5 anni di reclusione, la prescrizione ordinaria è pari a 6 anni e, in caso di interruzione della stesa, il termine diventa di 7 anni e mezzo. A seguito dell'entrata in vigore del predetto comma 1-bis dell'art. 17, nel nove -o dei reati tributari possono distinguersi due categorie di illeciti. Per i delitti di e i agli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del DLgs. 74/2000, si applica la dis(iplina ordinaria e, quindi, si prescrivono in 6 anni (termine suscettibile di arrivare zi 7 anni e 6 mesi quando si verifichino atti interruttivi); gli altri (e più gravi) illeciti r)Nsenti nel DLgs. 74/2000 si prescrivono, invece, in 8 anni (termine a cui si giunge elevando di un terzo il termine base), che diventano 10 anni per effetto dell'interruzione.

Va detto, tuttavia, che tali indicazioni non sono definitive, in quanto il tern ne di prescrizione del reato può essere ulteriormente prolungato se nel cors) del procedimento si verifica una causa di sospensione della prescrizione ovve -o se si verifica una condizione, tassativamente indicata dal legislatore, in presen;:a della quale, pur trascorrendo un periodo di tempo, lo stesso non viene calcolatc nl fine della decorrenza della prescrizione. Quanto al secondo motivo, il ricorso non si confronta con la sentenza che rillidisce le ragioni, argomentate, di cui alla prima sentenza e il ruolo di amministratere, di fatto, oltre che le ragioni, corrette, del calcolo di superamento della s:ii; lia di punibilità.

Si oppone una rivalutazione personale e parziale del merito. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inannmissib R., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell:2 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos