Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ruling that only specific defects regarding the plea bargain process are reviewable. The appellant challenged the sentencing congruity, but the court noted that such complaints fall outside the limited scope of admissible grievances under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine of €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. — Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to defects concerning the party's will, prosecutor's consent, divergent content, or illegal penalty application; other grievances render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO MANUEL nato a ROMA il 15/02/1996 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Finizio Manuel ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Roma del 9 luglio 2024), per reati in materia di stupefacenti, lamentando l'erronea valutazione della congruità della pena da lui stesso richiesta.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.