Italian court dismisses appeal as repetitive of lower court arguments and lacks new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by De Angelis Pietro inadmissible, ruling it was a reproduction of arguments already examined and refuted in the second instance. The court found the appellant's claims regarding the absence of required police authorization under Art. 88 TULPS and the psychological element to be generic assertions without new factual support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already proposed and examined in the lower court without presenting new elements capable of justifying a different outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS PIETRO nato a FOGGIA il 30/11/1987 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da De Angelis Pietro è inammissibile siccome riproduttivo di censure già proposte in appello e ampiamente esaminate e confutate laddove in conformità con gli orientamenti di legittimità richiamati i giudici hanno )in sostanza C.42.Pu_vugt.. ' / evidenziato l'assenza di elementi in grado di giustificare dei titoli richiesti dalla norma incriminatrice, non ultima l'autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS in capo all'esercente e l'onere di conoscenza della situazione concreta e normativa che si impone a chi eserciti concretamente l'attività contemplata dalla fattispecie AMAR uktak contestata.
Di contro la censura sulla dell'elemento psicologico appare generica siccome meramente assertiva. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Co igliere estens re if i Il Preside te (ft