Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11098/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls second instance judgment as crime extinguished by victim's remission of prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11098/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the crime was extinguished by the victim's remission of prosecution. Although the defendants argued for a violation of law regarding sentencing and the denial of non-prosecution, new evidence revealed the victim had remitted the prosecution and accepted it on November 20 and 26, 2024. Consequently, the court held that the original conviction was legally void due to the extinction of the offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis c.p.; Art. 160 c.p.: The crime is extinguished by remission of prosecution when the victim formally renounces the right to pursue criminal liability, rendering any subsequent conviction void.

Parole chiave

Generato dall'IA
remission of prosecution extinction of crime non-prosecution cause annulment without remittal victim's waiver criminal liability extinguished procedural nullity crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis c.p.
Deducono violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 160 c.p.
art. 131-bis cod. pen
Deducono violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIULIANI ALESSANDRO nato a PESCHIERA DEL GARDA il 11/11/1995 OLIOSI ALESSANDRO nato a SOAVE il 29/08/1995 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato aWiì1e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alessandro Giuliani e Alessandro Oliosi ricorrono, con due distinti atti di contenuto identico, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 20/09/2017 dal Tribunale di Ferrara per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Deducono violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. I ricorsi erano stati assegnati alla procedura de plano perché proposti tardivamente. In data 26 novembre 2024 è, tuttavia, pervenuta memoria difensiva del difensore nonché procuratore speciale degli imputati, avv. Giovanni Chincarini, che ha comunicato l'intervenuta remissione di querela, avvenuta in data 20 novembre 2024, da parte della persona offesa, con la relativa accettazione, avvenuta in data 26 novembre 2024, da parte del predetto procuratore. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. Gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processual(i). Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il PØsid4nt