Cassation court dismisses appeal as opposition, remitting execution penalty extinction case to execution judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal, reclassifying it as an opposition under Article 667 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the extinction of a four-year prison sentence based on time served, but the lower court had already addressed this de plano. The Supreme Court ruled that such matters fall under the execution judge's exclusive competence, necessitating a return to the execution phase for a full review of all arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172, comma 7, cod. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals regarding the extinction of penalties due to the passage of time must be qualified as oppositions and remitted to the execution judge for a complete examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRAKTARI VASIL nato il 15/10/1968 avverso l'ordinanza del 6/11/2024 della Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di provvedere alla dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo, di cui alla sentenza emessa, nei confronti del ricorrente, dalla Corte di appello di Torino il 12 febbraio 2003, divenuta definitiva il 9 maggio 2003, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, come rideterminata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 10 ottobre 2024. Rilevato che il difensore, Avv. B. Foti, ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per il prosieguo, tenuto conto che il provvedimento impugnato - emesso de plano - ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale descritto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Evidenziato che, dunque, è necessario ripristinare la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, onde procedere al rinnovato esame da parte del Giudice dell'esecuzione, anche sulla scorta di ulteriori argomenti ed elementi segnalati dalle parti (tra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538;
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061), il quale ha cognizione piena delle doglianze ed è l'organo deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Rilevato, in conclusione, che, riqualificato il ricorso, gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore