Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9772/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of legal qualification issues in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9772/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued the lower court failed to verify sentencing possibilities under Article 129 and did not correctly qualify the facts. The court ruled that by agreeing to the settlement terms, the parties waived the right to challenge the legal qualification of the facts in subsequent proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: By agreeing to the terms of a settlement in the appellate stage, the parties waive the right to raise any further complaints regarding the legal qualification of the facts in the subsequent litigation, with the sole exception of illegal sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement waiver of rights legal qualification appellate settlement inadmissible appeal procedural waiver legal qualification of facts motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
36391_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Bocciarelli Stefano, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 599- bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., per non avere la Corte d'appello verificato la sussistenza della possibilità di pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., non valutando nemmeno la corretta qualificazione giuridica del fatto;
art. 599-bis cod. proc. pen
Ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., per non avere la Corte d'appello verificato la sussistenza della possibilità di pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Sez. 6, n. 41254 P2 del 04/07/2019, Rv. 277196
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIARELLI STEFANO nato a ROMA il 07/06/1977 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 36391_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Bocciarelli Stefano, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 599- bis, cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello verificato la sussistenza della possibilità di pronunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., non valutando nemmeno la corretta qualificazione giuridica del fatto;

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo;

Ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);

Ritenuto, poi, quanto alla mancata valutazione della qualificazione giuridica del fatto, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo:

Sez. 6, n. 41254 P2 del 04/07/2019, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 febbraio 2025 Il consi lière est