Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grievances lacking specific factual challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grievances raised were merely complaints without specific factual challenges to the trial record. The lower court had already thoroughly examined the subjective element of the insulting conduct and the perception of offensive words using legally sound arguments. Consequently, the appeal was rejected for being too general and lacking the required specificity to warrant review at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be specific and not merely generic complaints; grievances lacking direct factual challenges to the trial record are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA NUNZIATINA nato il 29/10/1973 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Nunziatina La Forgia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto/oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto senza addurre travisamenti probatori diretti a contrastare la ricostruzione della vicenda a giudizio, sono del tutto generici e affetti da aspecificità estrinseca ) perché inerenti a temi- l'elemento soggettivo della condotta oltraggiosa e la percezione delle parole offensive adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, senza che siffatt entare sia fatto oggetto di effettive doglianze critiche da parte dell'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.