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Ordinanza — n. 9683/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaint on Art 131 bis already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Fabrizio Brunelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Brunelli challenged a second-instance judgment regarding the non-application of Article 131 bis of the Penal Code, arguing for a different legal interpretation. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the lower courts had already thoroughly examined and dismissed the same arguments with legally sound reasoning, rendering the issue non-reviewable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the sole ground of complaint is manifestly unfounded because it replicates grievances already adequately examined and dismissed by the courts of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal non-reviewable judgment Article 131 bis Penal Code procedural inadmissibility repetition of grievances censura costituzionale controllo della commisurazione della pena censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
art 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

eguente ' ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI FABRIZIO nato a PORTICI il 14/03/1994 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Brunelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente alla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. è manifestamente infondata perché replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, così da fendere il relativo giudizio di merito non sindacabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.