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Ordinanza — n. 9646/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merit court rulings and lacking new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9646/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the raised arguments merely repeated issues already fully examined and rejected by the lower courts. The appellant's claims regarding the nature of resistance and involvement in a fight were deemed legally correct but redundant, while the recidivism argument was found manifestly unfounded due to sufficient motivation in the original judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are merely reproductive of merit court rulings or manifestly unfounded, requiring new legal arguments not already addressed.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive grounds of appeal merit court rulings recidivism defense procedural costs award ricusazione del pubblico ministero motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINO VALERIO nato a ROMA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Valerio Ambrosino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggettivi del reato di cui all'art 337 cp ( essendo stato escluso che la resistenza dello stesso sia stata solo passiva) nonchè al pieno coinvolgimento dello stesso nella rissa di cui al capo A) mentre, per altro verso, con riguardo alla recidiva e al mancato riconoscimento delle generiche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, destinata a rendere recessive le deduzioni difensive sul punto non censurabile in questa sede il relativo giudizio di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.