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Ordinanza — n. 9182/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of specificity regarding sentencing unification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9182/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Leonardo Petrilli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Petrilli challenged the lower court's refusal to unify three separate crimes under a single criminal design, arguing violations of procedural and substantive laws. The court rejected this claim, finding the lower judge's reasoning sufficient to conclude the offenses were occasional rather than part of a unified plan, rendering the appeal manifestly non-specific.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) c.p.p.; Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: An appeal challenging a sentencing unification decision is inadmissible if the grievances are manifestly non-specific and merely request a different reading of the lower court's reasoning without pointing to defects emerging from the original decision.

Parole chiave

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sentencing unification criminal design inadmissible appeal manifest lack of specificity procedural violation reati contro il patrimonio confisca di valori patrimoniali furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) c.p.p.
Antonio Boffa, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Art. 616 c.p.p.
artt. 671 cod. proc. pen
pen., per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI LEONARDO nato a AGROPOLI il 23/02/1961 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Salerno

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati espressivi solo di uno stile di vita improntato alla delinquenza, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di Leonardo Petrilli, con riferimento a tre reati (rispettivamente, un furto aggravato risalente al novembre del 2015, un altro furto aggravato del luglio dello stesso anno e, infine, un possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli del dicembre 2015).

2. Ricorre per cassazione Leonardo Petrilli, con atto a firma dell'avv. Antonio Boffa, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen., per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., oltre che vizio di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, sebbene in modo sintetico, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati di cui sopra, che sono stati reputati, dunque, come il frutto di circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.

4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio