Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to appoint a defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant filed it personally without legal representation, violating mandatory procedural rules. Although the applicant argued for personal submission, the court emphasized that post-2017 legislative reforms require all cassation appeals to be signed by registered defense attorneys. Consequently, the court ruled that the lack of a qualified defender rendered the filing void and ordered the applicant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 1, comma 63, legge n. 103/2017: Appeals to the Court of Cassation cannot be filed personally by the party but must be signed by defense attorneys registered in the special roll, under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERSIB IAMAD nato in MAROCCO il 25/03/1989 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia (
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 31 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da Iamad Sersib avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Perugia, in data 15 aprile 2024, aveva disposto la sua espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Imad Sersib, con atto sottoscritto personalmente e depositato presso l'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Perugia, indirizzato alla stessa Autorità procedente.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale lo ha proposto personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore