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Ordinanza — n. 9016/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical argumentation flaws in the lower court's robbery conviction reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9016/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pignataro Cataldo inadmissible, rejecting his claim that the lower court's reasoning regarding robbery was illogical. The court found no violation of Article 606 of the Code of Criminal Procedure because the appellate judgment maintained a coherent argumentative structure consistent with established legal principles. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: The Supreme Court's review of a criminal judgment is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without assessing the factual correspondence of the reasoning to the case file.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility logical argumentation flaw robbery conviction reasoning appellate court review code of criminal procedure momento del reato applicazione nel tempo commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 56 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 7, Ord. n. del 29/05/2018, Rv. 273617 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO CATALDO nato il 25/07/1977 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; r

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pignataro Cataldo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. risultando, inoltre, pienamente compatibile con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui per la configurazione del reato di rapina, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, Ord. n. del 29/05/2018, Rv. 273617 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere est. r - e