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Ordinanza — n. 8964/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for lack of specific grounds regarding generic mitigation denial in drug possession case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals by Pantaleo and Leone inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a partial reform of their first-instance conviction on grounds of insufficient reasoning for denying generic mitigation. The court found Pantaleo's argument merely repetitive given the appellate court's valid reasoning on group organization, while Leone's appeal was deemed entirely generic without specific grievances.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate existing arguments or fail to specify concrete omissions in the lower court's reasoning regarding statutory mitigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic mitigation denial drug possession crime repetitive argumentation procedural costs award group organization defense lack of specific grounds dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANTALEO LORENZO nato a BARI il 13/05/2003 LEONE GIANVITO nato a BITONTO il 01/07/1986 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che PANTALEO Lorenzo e LEONE Gianvito - imputati del reato continuato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/10/2023, con cui la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato (applicando il comma 5 dell'art. 73 ed escludendo la continuazione interna) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.u.p. dal Tribunale di Bari, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la censura del PANTALEO sia meramente reiterativa, in presenza di una motivazione che, pur dando atto dell'incensuratezza del ricorrente, ha ritenuto dirimente, in senso ostativo, la "già evidenziata organizzazione del gruppo con funzioni sinergiche e rapidità operativa" anche per impedire l'intervento delle Forze dell'ordine, oltre all'allarme derivante dalla contemporanea disponibilità di stupefacenti di diversa tipologia (profilo valorizzato per l'ampiezza della platea di consumatori interessati, sul quale la difesa ricorrente non ha ritenuto di confrontarsi); ritenuto che il ricorso del LEONE sia del tutto generico, non avendo la difesa in alcun modo precisato le doglianze asseritamente trascurate nella motivazione della Corte territoriale; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 Il Consiglie stensore I