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Ordinanza — n. 8684/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for generic and inadmissible legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8684/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Herrera Haman Jimmy Richard inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize the crime as attempted, but this ground was rejected as generic and factually unsupported by the contested judgment. The court affirmed the conviction for completed aggravated theft based on established jurisprudence regarding the acquisition of unconditional dominion over the stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on generic legal censure or facts not appearing in the contested judgment is inadmissible, and the conviction for completed theft stands when the defendant has acquired unconditional dominion over the stolen property.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility aggravated theft conviction attempted crime recognition generic legal censure completed crime consummation acquiescence in possession Cassazione Rome prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HERRERA HAMAN JIMMY RICHARD CUI 010U0N2 nato il 03/03/1970 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Herrera Haman Jimmy Richard ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza dell'8 maggio 2023 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del reato nella forma tentata - è inammissibile in quanto, oltre ad essere particolarmente generico, è riproduttivo di censure già correttamente vagliate dal giudice di merito, il quale ha affermato che il reato è sicuramente consumato, stante l'avvenuto spossessamento e il dominio incondizionato acquisito dall'imputato. E tale indicazione è coerente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Il motivo, inoltre, è basato su una circostanza fattuale che non emerge dalla sentenza impugnata;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Pr