Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to specific and non-repetitive grounds violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Battaglini Antonio and Battaglini Rocco inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the Court of Appeal violated Article 648 of the Penal Code regarding the elements of the crime of receiving stolen goods. The court rejected this claim as the appeal grounds were specific, non-repetitive, and merely reiterated arguments already conclusively addressed by the appellate court without new factual contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Appeals must be specific and non-repetitive; generic reiteration of first-instance arguments renders an appeal inadmissible under Article 609 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BATTAGLINI ANTONIO nato a FOGGIA il 16/06/1988 BATTAGLINI ROCCO nato a FOGGIA il 09/09/1989 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Battaglini Antonio e Battaglini Rocco; osservato che l'unico motivo di doglianza (comune ad entrambi i ricorsi) con cui si deduce violazione dell'art. 648 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, è, al contempo, aspecifico e non consentito in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato gli elementi logico-probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti (vedi pagg. 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.