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Ordinanza — n. 6705/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against conviction for theft and attempted theft due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6705/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Yang Yuming and Shanhua Ni inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and attempted theft. The appellants argued for a different legal qualification of the crime and a reduction in sentencing, but the court found these arguments manifestly unfounded. Consequently, the court ordered the appellants to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.: Appeals based on manifestly unfounded claims regarding the qualification of attempted theft or sentencing discretion are inadmissible when the lower court's reasoning is congruous and legally sound.

Parole chiave

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inadmissible appeals attempted theft sentencing discretion manifestly unfounded procedural costs ammende per infrazione procedurale spese di difesa addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022
Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv.
Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018
283544 - 01; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 - dep.
Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021
pure Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021 - dep.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: YANG YUMING(CUI 01SPTN)nato il 07/12/1964 NI SHANHUA(CUI 04Q9TZZ)nato il 10/09/1977 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Yuming Yang e Shanhua Ni ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto il primo dall'imputazione di ricettazione (capo b. della rubrica), per non aver commesso il fatto, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna di entrambi gli imputati per furto in abitazione aggravato (capo a.) nonché di Shanhua Ni per ricettazione (capo b.) e illecito porto di armi (capo c.); considerato che il primo motivo di ricorso di Yuming Yang e l'unico motivo presentato da Shanhua Ni - che possono essere trattati congiuntamente e denunciano violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del reato di cui al capo a) come delitto tentato - sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha disatteso il medesimo ordine di doglianze ritenendo, con motivazione congrua e conforme a diritto (cfr. p. 5 ss.), che gli imputati abbiano conseguito l'autonoma disponibilità dell'oggetto materiale del reato e siano stati tratti in arresto dalle forze dell'ordine a seguito di un intervento estemporaneo e senza averne monitorato continuativamente l'azione (cfr.

Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 - dep. 2019, Arena, Rv. 275278 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021 - dep. 2022, Botchorishvili,Rv. 282969 - 01); considerato che il secondo motivo presentato Yuming Yang - con cui si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche nella massima misura consentita - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - rimarcando non solo l'assenza di elementi favorevoli da valorizzare, ma anche che l'imputato ha riportato numerosi precedenti penali anche specifici - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici che non si confrontano compiutamente con la motivazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.