Italian Court dismisses appeals against sentencing for waived grounds and non-legal penalty errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by El Garri, Bayba, and Bari inadmissible. The appellants contested the sentencing determination, arguing issues regarding waived grounds and the lack of evaluation for release conditions. The court ruled that such arguments do not constitute legal vices affecting the penalty's legality or fall within the statutory limits for appealable errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentencing determinations are inadmissible when they concern waived grounds, omitted release condition evaluations, or defects not resulting in the illegality of the imposed sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GARRI YASSINE nato il 01/04/1999 BAYBA MOURAD nato il 11/06/1995 BARY AYOUB nato il 04/09/2000 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che nei ricorsi di El Garri, Bayba e Bari si contesta la determinazione delle pene, mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto che dall'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorTnti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cessa delle ammende. Così deciso il 13j/