Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5771/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic challenges to factual evaluation and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of guilt regarding drug possession and the imposed sentence, arguing they were arbitrary. The court rejected these claims as generic criticisms lacking specific legal grounds, noting that the first instance judge correctly exercised their discretionary powers in evaluating evidence and assessing the offender's personality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic objections to the factual evaluation of evidence or the exercise of sentencing discretion by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissibility sentencing discretion review drug possession conviction procedural costs award Cassation rejection grounds gravità della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLINO GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 16/05/1982 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato ilprimo lb‘f _LÀ motivo 40 generica censura in fatto alla valutazione probatoria che ha correttamente coinvolto il ricorrente nella detenzione dello stupefacente in relazione ai due sequestriiricollegandol4 senza incorrere in vizi logici e giuridici, alle intercettazioni precedenti e successive ai due arresti;

Ritenuto che la censura in punto di pena è generica ce:~ al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato gli indici di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, desunta anche da precedente specifico, considerando la pena inflitta poco sopra la media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18.11.2024