Cassation court dismisses appeal regarding non-application of alternative penalties due to recidivism and poverty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for alternative penalties, but the lower court correctly excluded them due to the appellant's certified recidivism and poverty. The court upheld this decision, noting that the first ground was a generic challenge to discretionary power while the second was unfounded regarding the prognosis of non-compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 c.p.; Art. 168 c.p.: The Court of Cassation holds that appeals challenging the non-application of alternative penalties based on recidivism or poverty are inadmissible if they constitute generic censure of the lower court's discretionary power or are manifestly unfounded regarding the prognosis of non-compliance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARPIA GINO nato a PAGANI il 19/03/1983 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva si tratta di generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionale demandati al giudice di merito che ha escluso la sostituzione sulla base della certificata recidiva reiterata del ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo sulla mancata applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva è manifestamente infondato rispetto alla giustificata prognosi di inadempimento della sanzione, in ragione della allegata indigenza del ricorrente (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024