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Ordinanza — n. 5647/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding unitary intent criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5647/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the recognition of a unitary intent based on specific indicators, but the Court found these arguments manifestly unfounded and contrary to established case law. The decision emphasized that the execution judge correctly relied on the temporal distance between crimes and the absence of the co-author, rejecting the retroactive application of participation dates.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The recognition of a unitary intent requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations and spatial-temporal contiguity, and the execution judge cannot base their judgment on factual circumstances contrary to established final judgments.

Parole chiave

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unitary intent criteria continuation of crimes execution phase standards manifestly unfounded appeal factual circumstances irreversibility deposito tardivo ritardo ingiustificato inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone
2, atteso che in tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bafumi Maurizio nato a CATANIA il 17/12/1994 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Maurizio Bafumi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che è pervenuta memoria tardiva, in quanto depositata tre giorni prima dell’udienza, con cui il difensore del ricorrente, avv. Salvatore Pappalardo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale e l’identità tra gli autori dei reati sono due tra gli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza temporale di circa quattro mesi tra il primo ed il secondo reato e della mancata presenza del coautore del reato oggetto della sentenza n. 1 tra gli associati a delinquere della sentenza n. 2, non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato “almeno nelle sue linee essenziali”, non essendo possibile, come fa il ricorso, affermare la esigenza di retrodatare già alla data di commissione del reato n. 1 la data di inizio della partecipazione del condannato al reato associativo oggetto della sentenza n. 2, atteso che in tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de