Cassation appeal dismissed for generic grounds as arguments were already fully examined in the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Navarra Massimo inadmissible due to generic grounds. The appellant challenged the lower court's sentencing under Article 4 of Law No. 110/1975, arguing flaws in the punitive treatment. The court rejected this because the same arguments had been thoroughly examined and decided upon in the prior judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368, 616 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic grounds, particularly when the contested arguments were already fully examined and decided in the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRA MASSIMO nato a NAPOLI il 04/06/1970 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 7 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato, nei confronti di Navarra Massimo, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli in riferimento al reato di cui all'art. 4 I.n.110 del 1975.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Navarra Massimo, deducendo vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di riproposizione di argomenti vagliati in modo del tutto congruo nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente