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Ordinanza — n. 5582/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding recidivism aggravating circumstance argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5582/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Concas inadmissible and ordered him to pay court costs. Concas challenged the confirmation of a recidivism aggravating circumstance, arguing his conduct was not grave and that socio-economic conditions should be considered. The court rejected this because the lower court's specific reasoning regarding his prior record was not adequately confronted by the appellant's generic claims.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal lacking specificity in its grounds, such as a generic denial of the gravity of conduct without addressing the specific factual basis for an aggravating circumstance, is inadmissible.

Parole chiave

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recidivism aggravating circumstance lack of specificity appeal criminal appeal inadmissibility socio-economic conditions defense Court of Cassazione procedure allegazioni di persecuzione contraddittorie concorso materiale di reati rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONCAS FABIO nato a GENOVA il 28/01/1990 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Concas avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; considerato che il motivo, afferente all'omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità, atteso che la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti specifici del ricorrente e, quindi, della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente e, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che la condotta non era grave e che occorreva valutare complessivamente la vicenda e le sue condizioni socio economiche, in tal modo non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della pronuncia impugnata; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 1