Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5487/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds and lack of absolute lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5487/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim of absolute lack of reasoning regarding criminal liability. The appellant had previously waived specific appeal grounds concerning sentencing, which legally precludes challenging those points at the cassation level. Consequently, the court ruled that the second-instance judge was not required to address the configurability of the crime or other non-negotiated issues when granting a settlement agreement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of appeal grounds distinct from the sanctioning treatment results in res judicata on those points, rendering subsequent cassation appeals challenging such waived grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal grounds res judicata on waived points absolute lack of reasoning settlement agreement on penalty inadmissibility de plano rinuncia alla motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
262448-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
pen., o su profili comunque diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra
271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 752/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 36612/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rotondo Cocco Lorenzo nato a CATANIA il 10/03/2000 avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte d'appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso;

Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla penale responsabilità; Ritenuto, tuttavia, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di concordato sulla pena, non deve motivare sulla configurabilità del reato, sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., o su profili comunque diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01); che la rinuncia ai motivi d’appello, diversi da quelli aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti ulteriori, di talché non è dato proporre ricorso per cassazione contenente censure CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5487/2025 Roma, lì, 10/02/2025 attinenti ai motivi d’appello rinunciati (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01;

Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO