Cassation court dismisses appeal regarding virtual dissolution of cumulative sentences due to jurisdictional limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on the virtual dissolution of cumulative sentences. The appellant challenged the trial court's handling of a perpetual sentence within a cumulative execution, arguing over jurisdictional boundaries. The court ruled that only the trial judge could assess the potential expiration of the perpetual sentence and its replacement with a temporary detention penalty, as this falls under the execution judge's exclusive competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis, comma 1, Ord. pen.; The trial court alone possesses jurisdiction to evaluate the virtual dissolution of cumulative sentences involving the expiration of a perpetual penalty and its substitution with temporary detention, rendering such appeals inadmissible when the execution judge has not declined this specific pre-imputation.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIUSEPPE DE MARZO - Presidente - Ord. n. sez. 714/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 16/01/2025 GIORGIO POSCIA R.G.N. 35779/2024 VINCENZO GALATI PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Salinitro Marco nato a GELA il 04/07/1964 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquila Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si è correttamente pronunciato, nei limiti della sua competenza, e in una prospettiva valutativa orientata all’eventuale concessione della liberazione condizionale, sulla questione pregiudiziale dello scioglimento virtuale del cumulo in esecuzione, comprendente pene, pre-imputabili, inflitte per titoli ostativi ex art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.; che solo di tale pre-imputazione il giudice a quo poteva legittimamente conoscere, essendo l’eventuale caducazione della pena perpetua, inserita nel cumulo, e la sua conseguente sostituzione con pena detentiva temporanea, riservata alla cognizione del giudice dell’esecuzione, né risulta che quest’ultimo l’abbia – in tale termini – declinata;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5478/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIUSEPPE DE MARZO