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Ordinanza — n. 5346/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of non-punishment cause reasoning due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5346/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the ground of non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code was not properly raised. The appellant argued the lower court failed to recognize a cause of non-punishment, but the court held this specific ground is not admissible in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary legal foundation for review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The ground of non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code is not admissible as a motive for appeal or cassation, rendering such claims inadmissible.

Parole chiave

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non-punishment cause cassation admissibility procedural defect Article 131 bis Article 616 code godimento dei diritti civili pena massima responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
189, comma 7, C.d.S., ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 189 comma 7 C.d.S.
Danilo Massimo Amato, ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 189, comma 7, C.d.S., ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131 bis cod.pen
189, comma 7, C.d.S., ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
art. 133 cod. pen
Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 6 n. 18180 del 20/12/2018
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MASSIMO DANILO nato a CANICATTI' il 16/03/1999 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Danilo Massimo Amato, ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 189, comma 7, C.d.S., ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito g non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). In particolare, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclu- sione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fatti- specie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a soste- gno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte di- strettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offen- sività della condotta, le modalità della stessa, ed in particolare:

a) la circostanza che l'imputato, pur consapevole dell'impatto, sia fuggito, tenendo un comporta- mento del tutto privo di segni di resipiscenza;

b) la circostanza che l'imputato abbia utilizzato un'autovettura intestata a terzo soggetto, priva di assicurazione e in assenza di titolo abilitativo alla guida. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle