Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special power of attorney and merit-based complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole defender lacked a special power of attorney, rendering the waiver of the appeal invalid. Although the complaints alleged logical flaws in the lower court's reasoning, the procedural defect precluded any substantive review. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the waiver of the appeal is invalid due to the absence of a special power of attorney, and if the complaints merely reiterate arguments already logically addressed by the lower court without raising new legal issues.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLOTTA SALVATORE nato a CATANIA il 30/12/1968 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto la domanda di affidamento in prova introdotta da Gullotta Salvatore .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Gullotta Salvatore deducendo vizio di motivazione.
3. Con atto del 23 ottobre 2024 il solo difensore ha rinunziato al ricorso.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, quanto alla rinunzia va preso atto dell'assenza di procura speciale in capo al difensore. Da ciò deriva la invalidità della rinunzia medesima. Quanto all' atto di ricorso le doglianze sono in fatto e tendono a sollecitare una rivalutazione di profili argomentati in modo del tutto logico ed adeguato dal Tribunale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente