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Ordinanza — n. 4615/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuity, ruling it inadmissible due to lack of new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4615/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant offered only a re-evaluation of facts already assessed by the lower court. The appellant argued that the judge failed to recognize a criminal design uniting multiple offenses, but provided no new evidence or specific factual elements to support this claim. Consequently, the court upheld the lower court's exclusion of criminal continuity and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 81 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it merely re-evaluates facts without presenting new evidence or specific elements to prove the existence of a criminal design, as the assessment of continuity indicators remains within the exclusive domain of the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity disegno criminoso inadmissible appeal re-evaluation of facts judicial discretion partecipazione al reato concorso materiale di reati correità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Mounìr
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio
242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OWOLABI FELIX nato il 30/11/1995 avverso l'ordinanza del 01/08/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounìr, Rv. 284420);

«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza dì taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Felix Owolabi è stato condannato con le sentenze di cui al provvedimento impugnato sul rilievo della mancanza degli indicatori descritti dalla citata giurisprudenza di legittimità; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso meramente rivalutativo di tutti gli aspetti già esaminati dal giudice;

è stata omessa l'indicazione dell'elemento fattuale asseritamente espunto dalla valutazione del giudice adito in funzione della dimostrazione della configurabilità, sin dalla commissione del primo reato, della unicità del disegno criminoso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C