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Ordinanza — n. 4236/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide reasoned argument against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Cannavò inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the second instance judgment regarding a criminal responsibility declaration, alleging logical flaws and a failure to properly evaluate evidence. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning was logically sound and that the appellant failed to provide a reasoned critique of the specific arguments used to establish liability.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide a reasoned argument challenging the factual or legal reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reasoned argument requirement logical consistency review criminal responsibility declaration failure to critique reasoning motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Giuseppe Cannavò, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Giuseppe Cannavò, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVO' GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/02/1995 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Cannavò, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 - 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che invero la difesa omette di confrontarsi con la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(vedi in particolare pag. 4 e 5) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr