Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of substantive arguments supporting the claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gianluca Benincasa inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Benincasa challenged a second-instance conviction for a crime under Article 73 of the 1990 Code, arguing for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the petition contained no substantive arguments to support the alleged error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is entirely devoid of substantive arguments supporting the alleged violation of law or procedural error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINCASA GIANLUCA nato a TORINO il 19/09/1974 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che BENINCASA Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino, in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la doglianza sia radicalmente inammissibile, perché del tutto sfornitcvii argomentazioni a sostegno; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il cons li re estensore Il Presidente