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Ordinanza — n. 3294/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamed Farsal M inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant contested the declaration of responsibility but offered only generic arguments without pinpointing the exact legal errors in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity mandated by law, resulting in its rejection and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal must contain specific grounds identifying the precise legal errors in the contested decision; generic arguments without specific references to the motivation of the act are inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Article 581 requirements Specificity of grounds Inadmissible appeal Lack of motivation uso del telefono cellulare alla guida sequestro del veicolo reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARSAL M HAMED nato il 05/07/1990 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Hamed Farsa! M; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 dicembre 202